Circolare di Studio n. 45 del 1° dicembre 2020

Versamento saldo IMU per l’anno 2020.

 

Gentile Cliente,

il prossimo 16 Dicembre 2020 scade il termine per versare il saldo dell’IMU relativa all’anno 2020. Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 7 dicembre 2020, inviando una mail ai seguenti indirizzi:

segreteria@studiocavallimarinelli.it

segreteria@sinibaldimarinelli.it

comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).

Come già anticipato, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’abolizione della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) dal 1° gennaio 2020.

La nuova normativa IMU prevede che il saldo, in scadenza il 16 dicembre, venga calcolato utilizzando le aliquote approvate dai singoli Comuni e pubblicate dagli stessi sul sito del Dipartimento delle Finanze entro la data del 28 ottobre di ogni anno. In mancanza di tale pubblicazione entro i termini previsti si applicheranno le aliquote in vigore per l’anno precedente.

Sono però numerosi i chiarimenti ufficiali che stiamo aspettando per il corretto calcolo dell’imposta dovuta e tali delucidazioni saranno oggetto di una nostra prossima circolare di studio.

In particolare a causa della situazione di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, i nuovi interventi normativi permettono ai Comuni l’approvazione delle delibere entro il 31 dicembre 2020 e la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il prossimo 31 gennaio 2021. In tal caso il contribuente verserà l’eventuale differenza d’imposta, senza aggiunta di sanzioni e interessi, entro il prossimo 28 febbraio 2021. Mancano però istruzioni certe sull’utilizzo delle aliquote e sulla decorrenza delle modifiche.

Per quanto riguarda le esenzioni e le agevolazioni previste per le attività maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e oggetto degli interventi normativi di restrizione, si rimanda alle nostre precedenti circolari, rimarcando che siamo ancora in attesa di maggiori chiarimenti ufficiali anche per il riconoscimento delle esenzioni.

Si precisa, comunque, che gli ultimi interventi normativi non prevedono proroghe generalizzate per il pagamento dell’IMU. Sarà, pertanto, nostra premura comunicarvi eventuali rinvii della scadenza.

In ogni caso, in attesa che vengano forniti tutti i chiarimenti utili, è necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° luglio 2020, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:

acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;

trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si intende l’unità immobiliare in cui tutto il nucleo familiare risiede e dimora abitualmente;

interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);

variazioni catastali intervenute sugli immobili;

variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;

inizio o termine della realizzazione di fabbricato;

casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;

accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

stipula di contratti di leasing immobiliare;

trasferimenti per successioni ereditarie;

stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;

stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.


Per ognuno dei casi di variazione è opportuno inviare allo Studio il relativo atto: contratto di acquisto, vendita, leasing, certificato destinazione urbanistica, notifica di rendita dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, ecc.


Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.