Circolare di Studio n. 35 del 08 settembre 2020

DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) – Novità in materia di proroga dei versamenti e della moratoria

 

Gentile Cliente,

con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) sono state introdotte ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie per fare fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19. Precisiamo che è in corso la relativa conversione in legge, pertanto potrebbero intervenire ulteriori modifiche ed integrazioni.

Nella presente Circolare poniamo l’attenzione su alcune delle disposizioni di maggiore impatto a livello finanziario aventi ad oggetto la proroga di alcuni termini di versamento e della moratoria in favore delle PMI già introdotta con il Decreto Cura Italia.


ART. 97 - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Ricordiamo che nella fase di maggiore emergenza, erano già state introdotte misure finalizzate alla proroga e rateizzazione di alcuni versamenti fiscali relativi ad Iva, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali e assicurativi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio. Da ultimo, gli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) avevano ulteriormente posticipato la scadenza al 16 settembre 2020, con la possibilità di effettuare i versamenti sospesi entro il suddetto termine del 16 settembre 2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data senza, in ogni caso, applicazione di sanzioni e interessi.

Con le disposizioni contenute nell’art. 97 del DL 14.8.2020
n. 104 viene concessa un’ulteriore possibilità di rateizzazione prevedendo che i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi possono ora, in alternativa, anche usufruire delle nuove modalità di pagamento introdotte dal DL “Agosto”, ed in particolare versare:

il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; 

il restante 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un mas­simo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento del­la prima rata entro il 16.1.2021.

Tali possibilità di pagamento si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

Ad oggi non sono ancora pervenuti chiarimenti ufficiali e non sono state apportate modifiche ai codici tributo da utilizzare per il versamento rateale dei pagamenti, pertanto si presume che nel modello F24 debbano essere indicati i normali codici tributo (ad esempio 6004 anno di riferimento 2020) senza nessuna ulteriore indicazione relativa alla rateizzazione scelta.

ART. 98 – PROROGA DEL secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP

L’art. 98 proroga al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Il termine ordinario di versamento sarebbe previsto al 30.11.2020.

La norma è destinata ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

La possibilità di usufruire di tale proroga è inoltre subordinata alla condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’am­montare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ricordiamo inoltre, come già previsto in disposizioni simili, che possono usufruire della proroga anche coloro che applicano il regime forfettario o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che dichiarano quindi i relativi redditi “per trasparenza” (vi rientrano quindi anche soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, professionisti che partecipano ad associazioni professionali e soci di srl in regime di trasparenza).


Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI

L’art. 65 del Decreto “Agosto” interviene sui termini previsti per la moratoria dei pagamenti delle PMI introdotta dal DL Cura Italia (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18), prevedendo la proroga automatica al 31.01.2021 in favore delle imprese che, sulla base dei precedenti interventi normativi, avevano richiesto agli istituti di credito la moratoria dei prestiti sino al 30.09.2020. Si precisa in particolare che:

la proroga è automatica e non richiede alcun adempimento da parte delle imprese già ammesse alla moratoria alla data del 15.08.2020;

in riferimento al punto precedente, è comunque fatta salva la possibilità di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30.09.2020;

le imprese che invece, alla data del 15.08.2020, non risultino ancora ammesse alla moratoria, possono ora essere ammesse entro il 31.12.2020.

la norma prevede anche la proroga della scadenza delle aperture di credito e dei fidi a revoca, già concessi dagli istituti di credito, fino al 31.01.2021.

Art. 77  - SETTORE TURISTICO E Proroga moratoria

L’art. 77 del Decreto “Agosto” interviene in maniera specifica sul settore turistico prevedendo al comma 2 che “Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle  rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata  sino al 31 marzo 2021”.

Per quanto sopra, per le imprese del comparto turistico, è prevista la proroga automatica fino al 31.03.2021 della moratoria relativa ai pagamenti delle rate di mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, già sospese per effetto dei precedenti interventi normativi.  


Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.