Gentile cliente,
come di consueto trasmettiamo una sintesi delle principali novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio per l’anno 2022 (Legge n. 234 del 30.12.2021).
E’ stata introdotta una revisione della tassazione Irpef che prevede anche la modifica degli scaglioni di reddito (riduzione da 5 a 4) e delle relative aliquote che a partire dall’anno 2022 saranno le seguenti:
fino a 15.000,00 euro aliquota del 23%;
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro aliquota del 25%;
oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro aliquota del 35%;
oltre 50.000,00 euro aliquota del 43%.
Per il 2021 rimane applicabile la precedente normativa.
Viene prevista l’esclusione dall’applicazione dell’Irap per le persone fisiche, esercenti attività commerciali ed arti e professioni.
L’esclusione ha effetto a partire dal periodo d’imposta 2022, indipendentemente da qualunque tipo di valutazione sulle modalità di esercizio dell’attività.
La Legge di Bilancio proroga fino al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con l’usuale slittamento al 30.06.2026 purché sia stato accettato l’ordine dal fornitore e versato un acconto pari almeno al 20% entro il 31.12.2025.
Di seguito si riportano le misure delle agevolazioni previste per investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0” (Allegato A alla L. 232/2016) effettuati dal 2023 al 2025:
Valore investimenti |
Credito d’imposta anno 2021 |
Credito d’imposta anno 2022 |
Credito d’imposta anni 2023-2024-2025 |
Fino a € 2,5 milioni |
50% |
40% |
20% |
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni |
30% |
20% |
10% |
Da € 10 milioni a € 20 milioni |
10% |
10% |
5% |
.
Per gli investimenti in beni immateriali “4.0” (Allegato B alla L. 232/2016), è riconosciuto un credito d’imposta nelle seguenti misure:
Periodo investimenti da 16.11.20 a 31.12.23 |
Periodo investimenti anno 2024 |
Periodo investimenti anno 2025 |
20% |
15% |
10% |
Il limite massimo di costi ammissibili è fissato in misura pari ad € 1 milione.
Per l’acquisto di beni che non rientrano nei suddetti elenchi di beni 4.0, si segnala che per il 2022 permane il riconoscimento del credito d’imposta nelle seguenti misure
Tipologia beni No 4.0 |
Misura credito d’imposta 2022 |
Limite ammontare costi |
Beni materiali |
6% |
€ 2 milioni |
Beni Immateriali |
6% |
€ 1 milione |
Credito d’imposta per investimenti per spese in ricerca, sviluppo e innovazione |
La Legge di Bilancio proroga il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Si riepilogano di seguito le modalità di fruizione:
il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al 2031, nelle seguenti misure:
Periodo di riferimento |
Misura del credito |
Limite massimo |
Fino al 2022 |
20% |
€ 4 milioni |
Dal 2023 al 2031 |
10% |
€ 5 milioni |
il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, nelle seguenti misure:
Periodo di riferimento |
Misura del credito |
Limite massimo |
Anni 2022-2023 |
10% |
€ 2 milioni |
Anni 2024-2025 |
5% |
€ 2 milioni |
il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è prorogato fino al 2025, nelle seguenti misure:
Periodo di riferimento |
Misura del credito |
Limite massimo |
Anno 2022 |
15% |
€ 2 milioni |
Anno 2023 |
10% |
€ 4 milioni |
Anni 2024-2025 |
5% |
€ 4 milioni |
Per il 2020 era stata introdotta una specifica norma che consentiva di sospendere fino al 100% degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La Legge di Bilancio ha esteso tale possibilità all’esercizio 2021 indicandone l’applicabilità limitatamente ai soli soggetti che nel 2020 “…non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Su tale punto attendiamo eventuali futuri chiarimenti tenuto conto che dal tenore letterale della norma, tale possibilità sembrerebbe preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento nel 2020.
Rivalutazione Marchi ed Avviamento – Modifiche disciplina fiscale |
La Legge di Bilancio interviene sulle modalità di ammortamento dei maggiori valori imputati a marchi ed avviamento nei bilanci 2020, prevedendo la possibilità di dedurre le relative quote di ammortamento in misura non superiore ad 1/50 per periodo d’imposta (in luogo di 1/18).
La deduzione nella misura originaria di 1/18 sarà ancora consentita effettuando il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16% (detraendo l’imposta sostitutiva già versata).
La norma prevede come terza opzione anche la possibilità di revocare la disciplina fiscale della rivalutazione. Le relative modalità di esercizio di tale scelta saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente possibilità per l’impresa di rinunciare agli effetti della rivalutazione ed ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva del 3% inizialmente versata.
Viene confermata con alcune modifiche la detrazione spettante a conduttori di età compresa tra i 20 e 31 anni e con reddito non superiore ad € 15.493,71, che stipulino un contratto di locazione per un immobile da destinare a propria abitazione principale.
E’ stato previsto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Il termine ordinario di scadenza delle cartelle di pagamento è 60 giorni dalla data di notifica.
La Legge di Bilancio allunga il termine per il pagamento a 180 giorni per le cartelle notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022.
Resta invece invariato a 60 giorni dalla data di notifica il termine per l’eventuale impugnazione.
L’operatività straordinaria del fondo di Garanzia PMI è stata prorogata al 30.6.2022 con le seguenti modifiche:
dall’1.4.2022, per la concessione della garanzia sarà necessario pagare una commissione;
la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è stata ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e per il rilascio della garanzia, dal 1.4.2022, sarà necessario pagare una commissione.
Viene rifinanziata l’agevolazione fino al 2027 con riconoscimento del contributo in più quote.
Il contributo statale può essere erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
Viene attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per il sostegno delle imprese del settore tessile per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera.
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda |
In caso di operazioni di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento dei livelli occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).
Agevolazioni per acquisto dell’abitazione principale da parte di under 36 |
Per il 2022 le persone fisiche di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore ad
€ 40.000,00 possono godere delle seguenti agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”:
esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, per gli atti soggetti ad IVA, riconoscimento di un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in sede di acquisto;
esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
La Legge di Bilancio ha sostanzialmente confermato le detrazioni fiscali relative ad interventi edilizi, diversi dal “superbonus”.
Di seguito una sintesi delle misure:
Detrazione ordinaria su lavori edili: è stata prorogata fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR. E’ stato confermato anche il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Dal 01.01.2025, salvo ulteriori modifiche, la detrazione IRPEF riconosciuta tornerà al 36% con un limite massimo di spesa di 48.000,00 euro.
Detrazione c.d. “Bonus mobili”: è stato prorogato fino al 2024 il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013), con le seguenti specifiche in riferimento al limite massimo di spesa detraibile:
- limite di 10.000 euro per le spese sostenute nel 2022;
- limite di 5.000 euro per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
Detrazione per interventi antisismici – c.d. sismabonus: è stato prorogato al 31.12.2024 con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%).
Detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici: è stata prorogata al 31.12.2024 nella misura ordinaria del 65% (si ricorda che per alcune tipologie di lavori l’aliquota è stata ridotta al 50% dal 01.01.2018).
Detrazione c.d. “bonus facciate”: è stata prorogata anche per le spese sostenute nell’anno 2022. L’aliquota viene tuttavia ridotta dal 90% al 60%.
Detrazione c.d. “bonus verde”: è stata prorogata al 2024 con aliquota del 36% e limite di spesa di € 5.000,00.
La Legge di Bilancio ha introdotto una nuova detrazione fiscale pari al 75% delle spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per interventi finalizzati all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, tali interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 236/1989. La detrazione va ripartita in 5 anni ed i limiti di spesa sono i seguenti:
50.000,00 euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
40.000,00 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, nel caso di immobili composti da due a otto unità immobiliari;
30.000,00 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, nel caso di immobile composto da più di otto unità immobiliari.
Sono agevolati anche gli interventi di automazione degli impianti.
Anche questa detrazione può essere oggetto di cessione ad altri soggetti o “sconto in fattura”.
La Legge di Bilancio ha prorogato la detrazione c.d. superbonus con le seguenti differenze in riferimento a specifiche tipologie di intervento:
Proroga al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto precedente (c.d. “interventi trainati”);
da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
proroga al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
proroga al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
La Legge di bilancio introduce anche alcune importanti novità relative alla fruizione di tale detrazione tra cui si segnala che:
è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità anche nel caso in cui la detrazione venga fruita in dichiarazione dei redditi a scomputo dell’imposta lorda (salvo il caso in cui si provveda all’invio tramite dichiarazione precompilata);
verrà individuato con apposito decreto da emanare il costo massimo dei singoli interventi oggetto di attestazione.
Super-bonus del 110% - sconto in fattura o cessione del credito |
Unitamente alla proroga delle detrazioni, è stata prevista anche la possibilità di usufruirne tramite sconto in fattura o cessione del credito. La Legge di Bilancio in particolare prevede:
in forma generalizzata l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio (restano esclusi interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”);
che, tra le spese detraibili, rientrino anche quelle relative al visto di conformità ed all’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.