Gentile Cliente,
richiamata la nostra circolare n.18/2022, ricordiamo che a far data dal 1 gennaio 2024 tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico.
Fatturazione elettronica – estensione dell’obbligo
L’obbligo della fatturazione elettronica è entrato in vigore il 1° gennaio 2019, salvo eccezioni.
Successivamente, a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai soggetti che applicano il regime forfetario che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno.
Dal 1° gennaio 2024 l’applicazione della fatturazione elettronica diventa generalizzata in quanto viene estesa anche a tutti i soggetti in regime forfettario, indipendentemente dal fatturato.
Per quanto sopra, tale obbligo sarà quindi esteso a tutte le persone fisiche che applicano il regime forfettario e si applicherà anche agli enti, ad esempio a.s.d./s.s.d., che applicano il regime fiscale previsto dalla Legge n.398/91.
In riferimento all’esclusione dell’obbligo di fatturazione elettronica in ambito sanitario per il 2024, si è in attesa di chiarimenti ufficiali.
Modalità di emissione delle fatture elettroniche
La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda il portale “Fatture e Corrispettivi”.
In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.
Conservazione delle fatture elettroniche
L’emissione della fattura in formato elettronico determina anche l’obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti.
Anche per tale servizio è possibile avvalersi delle soluzioni gratuite messe a disposizione dall’AdE. In tal caso, è necessario aderire all’apposito servizio all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui ci si avvalga di altri strumenti (portali a pagamento), si consiglia di verificare con il proprio fornitore che il contratto sottoscritto comprenda anche il servizio di conservazione sostitutiva. In ogni caso, si consiglia l’adesione al servizio gratuito di conservazione sostitutiva messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Marca da bollo
Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.
Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:
31 maggio 2024 per il primo trimestre – codice tributo 2521
30 settembre 2024 per il secondo trimestre – codice tributo 2522
30 novembre 2024 per il terzo trimestre – codice tributo 2523
28 febbraio 2025 per il quarto trimestre – codice tributo 2524
Inoltre, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre, e qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Persone fisiche – Limiti per l’applicazione del regime forfettario (1)
Con l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio, si rende anche necessario valutare la possibilità di confermare o modificare il regime fiscale applicato.
Ricordiamo a tal fine che l’ultima Legge di bilancio ha previsto l’innalzamento ad
€ 85.000,00 (rispetto al precedente limite di € 65.000,00) del limite dei ricavi e compensi al di sotto del quale è possibile applicare il regime forfettario.
Per il 2024 sarà quindi possibile accedere o permanere nel regime forfettario se nell’anno 2023 non è stato superato il limite di € 85.000 di ricavi e compensi.
La stessa Legge di Bilancio ha inoltre introdotto, a fini antielusivi, un ulteriore limite di
€ 100.000,00. In particolare, viene previsto che qualora venga superato tale limite di ricavi/compensi, l’uscita dal regime avverrà già dall’anno in corso con le seguenti conseguenze fiscali:
ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali (in sostanza, già nell’anno di superamento si applicano le regole ordinarie e non il regime forfettario);
ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dal momento del superamento del predetto limite (le fatture iniziali saranno emesse quindi senza Iva per applicazione del regime forfettario mentre dal momento di superamento del suddetto limite le fatture andranno emesse con Iva e ritenuta d’acconto, ove dovuta).
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
(1) ex art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014