Circolare di Studio n. 28 del 23 dicembre 2021

Adempimenti in materia di Iva e fatturazione - Novità 

 

Gentile Cliente,

riteniamo utile riepilogare alcune importanti modifiche in tema di fatturazione che entreranno in vigore nel prossimo 2022 e che interessano:

  • l’emissione di fatture verso clienti esteri – obbligo di transito SDI;
  • la ricezione di fatture da fornitori esteri – obbligo di autofattura/integrazione elettronica;
  • lo scambio di fatture con operatori residenti a San Marino – introduzione della fattura elettronica;
  • le fatture emesse in seguito a dichiarazione di intento per le quali diventa obbligatoria la compilazione di taluni campi;
  • l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica per i soggetti forfettari;
  • la proroga per tutto il 2022 dell’esenzione della fattura elettronica per il settore sanitario.


L’EMISSIONE DI FATTURE VERSO CLIENTI ESTERI – OBBLIGO DI TRANSITO SDI

L’emissione di fatture attive verso clienti esteri dovrà obbligatoriamente transitare via SDI a partire dal 1 Luglio 2022. Vista la familiarità oramai acquisita, consigliamo di emettere in formato elettronico le fatture verso clienti esteri sin dal 1 Gennaio 2022.

Nonostante l’obbligo di transito a mezzo SDI, la fatturazione verso clienti esteri – a termini di Legge – non si può considerare in formato “elettronico”, per cui i documenti dovranno continuare ad essere inviati in formato pdf (o cartaceo) all’indirizzo della clientela e – trattandosi di documento cartaceo – permarrà, limitatamente a tali fatture, l’obbligo di stampa e conservazione su carta.

L’invio della fattura elettronica tramite lo SDI eviterà l’obbligo di compilazione e dell’invio dell’esterometro che, a decorrere dal 1 luglio 2022, sarà abolito. 

FATTURE DA FORNITORI ESTERI – OBBLIGO DI AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE ELETTRONICA
Le fatture passive ricevute da fornitori esteri dovranno invece essere integrate mediante autofattura o integrazione elettronica (a seconda se il fornitore è un residente UE o meno) e dovranno transitare per lo SDI. 
Le operazioni documentate con bolletta doganale sono esonerate da tali adempimenti.
L’obbligo di autofattura/integrazione in formato elettronico è stato inizialmente introdotto con decorrenza dal 1 gennaio 2022, poi prorogato al 1 luglio 2022. Consigliamo la clientela di adottare il sistema di autofattura/integrazione elettronica fin dal 1 gennaio 2022, anche per evitare la compilazione dell’esterometro.
 
INTRODUZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA CON GLI OPERATORI RESIDENTI A SAN MARINO 
L’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche alle operazioni con gli operatori residenti a San Marino (sia per le fatture attive che passive). Al momento la procedura è facoltativa. L’obbligo decorrerà dal 1 luglio 2022
LE NOVITA’ IN TEMA DI EMISSIONE DI FATTURE CON DICHIARAZIONE DI INTENTO
Le fatture attive emesse dal 1 gennaio 2022 e non recanti l’addebito dell’Iva in seguito a dichiarazione di intento dovranno inoltre obbligatoriamente recare specifiche indicazioni nei campi “Altri Dati Gestionali”, “Tipo Dato” e “Riferimento Data”, come di seguito viene nel dettaglio specificato.
LA FATTURA ELETTRONICA PER I SOGGETTI FORFETTARI
Si anticipa che, probabilmente, l’obbligo della fatturazione elettronica verrà esteso anche a coloro che applicano il regime forfettario. Su tale argomento ci riserviamo di fornite una puntuale informazione quando l’obbligo sarà certo.
SETTORE SANITARIO 
E’ prorogato al 31 dicembre 2022 il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni riconducibili al settore sanitario, fermo restando la disciplina del sistema tessera sanitaria.
Forniamo di seguito un commento più articolato su alcuni punti di quanto appena accennato.

FATTURE ATTIVE VERSO L’ESTERO

La modalità di gestione di tali fatture sarà quindi sostanzialmente equiparata alle operazioni nazionali in quanto viene previsto che “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”. La trasmissione deve essere effettuata secondo il formato previsto per le fatture elettroniche, e quindi inviando allo SdI una copia della fattura emessa in formato XML e con codice destinatario “XXXXXXX”. Tale modalità è tra l’altro già utilizzabile e consente di evitare l’invio dell’esterometro.

Nella pratica, l’operatore economico che emette fatture attive verso l’estero, invierà la fattura allo SDI come per le fatture nazionali e non dovrà presentare il modello c.d. Esterometro.

Va precisato che l’emissione della fattura elettronica, in caso di operazioni estere, va considerato solo come il mezzo con cui adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, l’obbligo di fatturazione elettronica non è stato infatti esteso anche ai rapporti con l’estero, al cliente andrà quindi inviata la fattura in formato cartaceo. Sarà questo documento a mantenere il valore di fattura e non il file XML inviato allo SDI.

È importante considerare che:

  • la fattura cartacea inviata al cliente deve essere conservata a norma (in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva).
  • La fattura è il documento che viene inviato al cliente e non il file XML inviato all’agenzia delle entrate. Pertanto, il mancato invio del file XML determina solo l’applicazione della sanzione di € 2 che è prevista per le ipotesi di omesso invio di un rigo dell’esterometro.
  • l’imposta di bollo, se dovuta, va applicata sul documento cartaceo.

FATTURE PASSIVE DALL’ESTERO

Il medesimo adempimento è stato introdotto anche per le fatture estere di acquisto. Sempre a partire dal 01 luglio 2022, è previsto che i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML utilizzando, a seconda dei casi, i codici TD17, TD18 o TD19

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72

La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta doganale.

Verifica dei termini di registrazione e adempimento degli obblighi

Le nuove modalità di invio dei dati, mediante SdI, delle operazioni passive che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia richiedono di prestare attenzione ai termini di registrazione, distinguendo le ipotesi di:

  • acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Ue: il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”. Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA. L'acquirente residente di beni o servizi ceduti da un soggetto IVA stabilito nella UE che non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve, entro il giorno 15 del mese successivo, emettere l'autofattura in unico esemplare evidenziando anche il numero di identificazione IVA del fornitore.
  • acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue: gli adempimenti da porre in essere non sono legati al momento di ricezione del documento del fornitore extra Ue ma dipendono dal momento di effettuazione dell’operazione. La relativa autofattura andrà quindi emessa nei termini previsti per le operazioni nazionali, e quindi entro i successivi 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tale momento è individuabile per i beni mobili nel momento di consegna o spedizione e per i beni immobili con la data di stipula dell’atto. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, “generiche”, il momento rilevante per emissione ed invio allo SDI dell’autofattura dipende dal momento di ultimazione del servizio.
ABOLIZIONE ESTEROMETRO TRIMESTRALE – NUOVI OBBLIGHI

Tale novità interessa le modalità di gestione della fatturazione attiva e passiva nei rapporti con l’estero.

Era stata inizialmente programmata l’abolizione dell’esterometro a partire dal 1 gennaio 2022. Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge del cd. Decreto fisco-lavoro è stato tuttavia previsto che:

  • viene posticipato dal 1 gennaio 2022 al 1 luglio 2022, l’abolizione dell’attuale comunicazione delle operazioni poste in essere con l’estero (c.d. esterometro);
  • viene previsto che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1 luglio 2022 la trasmissione dei dati avvenga tramite SDI.
FATTURAZIONE ELETTRONICA – OPERAZIONI CON SAN MARINO

Il DM 21 giugno 2021 ha disciplinato la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra Italia e San Marino. E’ stata quindi prevista la possibilità di emettere fattura elettronica nelle operazioni poste in essere con operatori di San Marino. L’obbligo entrerà in vigore dal 01 luglio 2022 (in via facoltativa tale possibilità è già operativa).

L’iter di emissione e verifica delle fatture elettroniche è il seguente:

Le fatture emesse in formato elettronico da soggetti passivi italiani riportano:

il numero identificativo del cessionario sammarinese (cinque numeri preceduti dal prefisso SM);

nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”);

nel campo “codice destinatario”, il codice “2R4GTO8” attribuito all’Ufficio tributario di San Marino, che sarà uguale per tutti gli operatori residenti a San Marino.

L’Ufficio sammarinese verifica il regolare assolvimento dell’IVA all’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico.

Il soggetto passivo italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino.

Solo nel caso in cui questa procedura di verifica si concluda positivamente, la cessione potrà essere considerata non imponibile ai fini IVA.


Anche le fatture di acquisto da operatori residenti a San Marino saranno recapitate tramite SDI. A tale proposito evidenziamo che:

la fattura di acquisto di beni senza l’esposizione dell’Iva italiana dovrà essere autofatturata come di consueto [Lo slittamento al 1 Luglio 2022 dell’abolizione dell’esterometro e dell’obbligo dell’autofattura elettronica al momento non è stato ben coordinato con il nuovo regime previsto per le fatture elettroniche con i soggetti residenti a San Marino. In assenza di disposizioni in merito, al momento è consigliabile procedere in ogni caso con l’autofattura in formato elettronico.];


la fattura di acquisto di beni con l’esposizione dell’Iva italiana potrà essere contabilizzata – e conseguentemente l’Iva potrà essere detratta – solo dopo avere ricevuto la comunicazione telematica che l’Agenzia delle Entrate italiana e l’Ufficio Tributario di San Marino avranno espletato le loro rispettive verifiche.

INTRASTAT – OPERAZIONI CON SAN MARINO
Con avviso del 16 dicembre 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha confermato che è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli INTRASTAT le cessioni di beni verso San Marino. L’abolizione riguarda le operazioni effettuate a partire dal 1 ottobre 2021 (sia in caso di emissione di fatture elettroniche che cartacee).
FATTURE EMESSE CON DICHIARAZIONE D’INTENTO

In riferimento all’emissione di fatture con dichiarazione d’intento, è previsto per finalità di contrasto all’evasione fiscale ed all’utilizzo di false dichiarazioni d’intento che, dal 1.01.2022, nel campo Natura del codice specifico “N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”, venga inserito:

  • nel blocco “Altri Dati Gestionali”, al campo “2.2.1.16.2. – Riferimento testo”, il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da 2 parti, ossia le prime 17 cifre e le 6 cifre successive;
  • al campo “2.2.1.16.1.- Tipo Dato” la dicitura “Intento”;
  • al campo “2.2.1.16.4 – Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.

 

In mancanza della corretta compilazione del documento, si potrebbe determinare il relativo scarto.

 

Si invitano i clienti che applicano tale regime a valutare fin d’ora le modalità organizzative necessarie per poter rispettare l’eventuale nuovo obbligo a partire dal 2022.



Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.