Circolare di Studio n. 23 del 13 luglio 2022

Principali novità introdotte dal Decreto “Semplificazioni Fiscali”

 

Gentili Clienti,

riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto “Semplificazioni fiscali” [DL 21.6.2022 n.73].

 

Termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT

 

Viene fissato un nuovo termine di presentazione degli elenchi Intrastat che deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti, sia mensili che trimestrali.

 

Viene quindi concesso un maggior termine rispetto all’attuale scadenza fissata al giorno 25 del mese successivo a quello del periodo di riferimento.

 

Il nuovo termine è già in vigore e quindi riferibile anche alle prossime scadenze di fine luglio.

 


 

ESTEROMETRO – modifiche

 

Come già anticipato nella circolare di studio n.22/2022, è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di esonero dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro).

 


Sono state infatti escluse le operazioni di acquisto di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (quindi fuori campo Iva, quali ad esempio, spese di vitto, alloggio, taxi, carburanti sostenute all’estero) ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore ad € 5.000,00.


Estensione temporale del regime di reverse charge per alcuni settori

Il Decreto ha prorogato a fine 2026 l’applicazione del regime di reverse charge per alcune operazioni nel settore elettronico ed energetico [Vedi art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72], originariamente vigenti fino al 30 giugno 2022. Nella pratica non cambia nulla rispetto al passato.

 


 

Dichiarazione Imu per l’anno 2021

 

Viene prorogato al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021. L’adempimento sarà gestito dallo Studio.

 


 

Dichiarazione dell’imposta di soggiorno – rinvio del termine

 

E’ stato differito al 30 settembre 2022 il termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021.

 


 

Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio

 

Viene previsto che i componenti di reddito imputati in bilancio per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale nell’anno della relativa correzione, senza quindi necessità di presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

 

Restano esclusi da tale previsione i componenti negativi di reddito per i quali risulta scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. In tale ipotesi, la correzione dell’errore contabile non potrà assumere anche rilievo fiscale.

 

Tale modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022.

 


 

Società in perdita sistematica – società di comodo

 

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 viene abrogata la disciplina per cui sono considerate di comodo le c.d. “società in perdita sistematica”.

 

Fino al 31.12.2021 – per le società con esercizio solare - sono considerate società in perdita sistematica quelle che presentano perdite fiscali per 5 periodi d’imposta consecutivi, oppure, che presentano, sempre nell’arco di un quinquennio, perdite di natura fiscale per quattro periodi d’imposta e nel quinto un reddito inferiore al reddito minimo, come determinato in base ad appositi coefficienti reddituali.

 


 

Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari - riduzione della soglia

 

Viene ridotto ad € 5.000,00, rispetto al precedente limite di € 15.000,00, la soglia a partire dalla quale scatta l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero (da parte dei soggetti di intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che devono trasmettere i relativi dati all’Agenzia delle entrate).

 

Il nuovo limite di 5.000,00 euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che devono essere effettuato entro il 31.10.2022.

 


 

Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate

 

A partire dal 2023, vengono ridotti i controlli formali sulle dichiarazioni relative al 2022 precompilate e che vengono presentate mediante un professio­nista o un CAF.

 

In particolare:

 

se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;

 

il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;

 

il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;

 

il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;

 

in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

 


 

Fatture elettroniche – imposta di bollo 

 

E’ previsto l’incremento da € 250,00 a € 5.000,00 della soglia che consente di differire il versamento delle imposte di bollo sulle fatture del primo e secondo trimestre di ciascun anno.

 

Richiamata la circolare di studio n. 18/2022, in ragione di tale modifica, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

 

Il differimento è quindi consentito solo per i primi due trimestri dell’anno e non per i successivi. Tenuto conto che il criterio è piuttosto cervellotico, si riporta di seguito una tabella esplicativa:

 

Trimestre

Debito per imposta di bollo

Scadenza

1° trimestre

Inferiore 5.000 euro

30 settembre o 30 novembre

Superiore a 5.000 euro

31 maggio

2° trimestre

Inferiore 5.000 euro sommando anche il 1° trimestre

30 novembre

Superiore a 5.000 euro sommando anche il 1° trimestre

30 settembre

3° trimestre

A prescindere dall’importo

30 novembre

4° trimestre

A prescindere dall’importo

28 febbraio

 


 


 


 


 


 


Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre

 

E’ stato modificato il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre dell’anno.

 

Il termine è stato posticipato al 30 settembre di ciascun anno (in precedenza era fissato al 16 settembre).

 


 

Termine di registrazione degli atti

 

Viene fissato in 30 giorni (in luogo dei 20 giorni precedentemente previsti) il termine ordinario per:

 

la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;

 

la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

 


 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.