Circolare di Studio n. 14 del 27 maggio 2021

Versamento acconto IMU per l’anno 2021.

 

Gentile Cliente,

il prossimo 16 Giugno 2021 scade il termine per versare l’acconto dell’IMU relativa all’anno 2021. 

Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 4 Giugno 2021, inviando una mail ai seguenti indirizzi:

segreteria@studiocavallimarinelli.it

segreteria@sinibaldimarinelli.it

comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).

Come già anticipato in precedenti Circolari di Studio, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’esonero dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 per i possessori delle seguenti unità immobiliari (nel rispetto dei limiti previsti dalla Commissione Europea):

a.   immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b.  immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, se i proprietari sono anche gestori delle attività ivi esercitate;

c.   immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d.  immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e.   immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


La legge di conversione del Decreto Sostegni ha previsto l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU relativa al 2021 per i contribuenti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal medesimo Decreto (per i requisiti richiesti vedi nostra Circolare di Studio n. 10/2021) a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.


E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° Gennaio 2021, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:

acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;

trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si intende l’unità immobiliare in cui tutto il nucleo familiare risiede e dimora abitualmente;

interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);

variazioni catastali intervenute sugli immobili;

variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;

inizio o termine della realizzazione di fabbricato;

casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;

accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

stipula di contratti di leasing immobiliare;

trasferimenti per successioni ereditarie;

stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;

stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.


Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.


Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.