Gentile cliente,
i recenti DL “Sostegni” [DL 4/2022 convertito nella Legge N. 25/2022] ed i successivi DL “Energia” [DL n. 17/2022] e DL “Ucraina” [DL n. 21/2022] hanno previsto distinti contributi per fare fronte all’incremento del costo di energia elettrica e di gas, in favore di:
Indichiamo di seguito una sintesi delle condizioni di accesso ai contributi.
In considerazione del carattere estremamente tecnico per la identificazione dei soggetti ammessi e per la verifica dei requisiti di accesso, consigliamo ai gentili Clienti di rivolgersi a tecnici del settore.
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore – DL Sostegni-ter
La prima misura è stata introdotta dall’art. 15 del DL Sostegni-ter che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito è utilizzabile in compensazione con codice tributo “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) - art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4” indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno di sostenimento della spesa.
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore – DL Energia
Il DL Energia ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017 per il secondo trimestre 2022.
Il credito spettante è pari al 25% (percentuale così modificata dal DL Ucraina) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 dalle imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle stesse imprese ed autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas – DL Energia
Il DL Energia ha previsto anche un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (percentuale così modificata dal DL Ucraina) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel secondo trimestre 2022.
Il riconoscimento del credito è subordinato al fatto che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il DL Energia precisa che ai fini di tale agevolazione, è da considerarsi impresa a forte consumo di gas naturale “quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici”.
Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica – DL Ucraina
Il DL Ucraina ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica).
Il credito d’imposta corrisponde al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale – DL Ucraina
Il DL Ucraina riconosce inoltre un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas.
Il credito d’imposta è determinato nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Modalità di utilizzo dei crediti previsti da DL Energia e DL Ucraina
L’utilizzo dei crediti è consentito in compensazione entro il 31.12.2022, senza considerare i limiti massimi annuali previsti per le compensazioni.
L’Agenzia delle Entrate provvederà ad indicare i relativi codici tributo.
E’ altresì consentita la cessione, solo per intero, con le regole previste per i c.d. “bonus edilizi”.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.