Circolare di Studio n. 13 del 28 maggio 2024

Versamento acconto IMU per l’anno 2024.

 

Gentili Clienti,

il prossimo 17 Giugno 2024 scade il termine per versare l’acconto dell’IMU relativa all’anno 2024. 

Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 31 maggio 2024, inviando una mail ai seguenti indirizzi:

segreteria@studiocavallimarinelli.it

segreteria@sinibaldimarinelli.it

comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).

La normativa non ha subito variazioni rispetto al periodo precedente e riportiamo qui di seguito le ultime novità valide anche per l’anno 2024.

 

 

 

E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° Gennaio 2024, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:

 

acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;

 

trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si rinvia a quanto scritto poco sopra;

 

interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);

 

variazioni catastali intervenute sugli immobili;

 

variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;

 

inizio o termine della realizzazione di fabbricato;

 

casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;

 

accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

 

stipula di contratti di leasing immobiliare;

 

trasferimenti per successioni ereditarie;

 

stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;

 

stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.

 


 

Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.

 


 

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

 


 
 

[1] Sono immobili di lusso quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

   

[2] Sentenza n. 209 del 13.10.2022 della Corte Costituzionale