Gentili Clienti,
il prossimo 17 Giugno 2024 scade il termine per versare l’acconto dell’IMU relativa all’anno 2024.
Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 31 maggio 2024, inviando una mail ai seguenti indirizzi:
segreteria@studiocavallimarinelli.it
segreteria@sinibaldimarinelli.it
comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).
La normativa non ha subito variazioni rispetto al periodo precedente e riportiamo qui di seguito le ultime novità valide anche per l’anno 2024.
acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;
trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si rinvia a quanto scritto poco sopra;
interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);
variazioni catastali intervenute sugli immobili;
variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;
inizio o termine della realizzazione di fabbricato;
casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;
accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;
stipula di contratti di leasing immobiliare;
trasferimenti per successioni ereditarie;
stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;
stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.
Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
[1] Sono immobili di lusso quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9
[2] Sentenza n. 209 del 13.10.2022 della Corte Costituzionale