Circolare di Studio n. 12 del 12 marzo 2020

CORONAVIRUS – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia e provvedimenti conseguenti.

 

Gentile Cliente,

in riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. “Coronavirus”), la Presidenza del Consiglio dei Ministri negli ultimi giorni ha emanato diversi decreti contenenti disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020 ha previsto ulteriori restrizioni valide dal 12/03 al 25/03/2020 volte a ridurre al minimo gli assembramenti e la circolazione delle persone, che possono causare la propagazione del virus.

Teniamo a precisare che le misure previste nel Decreto Presidenziale sono valide su tutto il territorio italiano e il mancato rispetto di quanto previsto, oltre a favorire la propagazione del virus, può portare anche a procedimenti penali.

Si ricorda inoltre che gli spostamenti delle persone, anche all’interno del Comune di residenza, è consentito solo per comprovati motivi di lavoro, situazione di necessità e motivi di salute. Tali motivazioni devono essere fornite al personale di pubblica sicurezza in caso di controllo e autocertificate con il modello allegato. Si precisa che il personale di polizia potrà verificare quanto dichiarato e in mancanza di valide motivazioni potrà contestare la violazione delle ordinanze appena emanate.

In allegato alla presente inviamo copia del Dpcm 11/03/2020 in cui potete trovare nel dettaglio tutte prescrizioni previste che vi riassumiamo qui di seguito:

  • SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO, sono escluse dalla sospensione le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell’allegato 1 del Dpcm 11/03/2020. La sospensione riguarda tutti gli esercizi commerciali dagli esercizi di vicinato alle strutture di media e grande distribuzione compresi i centri commerciali. Per quanto riguarda le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, queste possono continuare, anche se svolte all’interno di centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alla sole aree in cui è esercitata la vendita di prodotti alimentari e di pima necessità;
  • SONO CHIUSI I MERCATI, ad esclusione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • APERTE EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE e PARAFARMACIE, va comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;
  • SOSPESE LE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE (compresi bar, pub, ristorante, gelaterie e pasticcerie), sono escluse le mense ed i catering continuativi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale.
  • Sono consentite:
  • l’attività di RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO purchè siano rispettate tutte le norme igienico-sanitarie sia in fase di confezionamento sia in fase di consegna del prodotto;
  • gli esercizi di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE POSTI NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO DI CARBURANTE lungo la rete stradale, autostradale e ALL’INTERNO DELLE STAZIONI ferroviarie e aeroportuali e NEGLI OSPEDALI, purchè sia garantita la distanza interpersonale;
  • SOSPESE LE ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERI, BARBIERI e ESTETISTI;
  • Si ricorda che, ai sensi dei combinati disposti dei DPCM precedenti, ERANO GIA’ STATE SOSPESE TUTTE LE ATTIVITA’ relative a PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI BENESSE, CINEMA, TEATRI, SCUOLE DI BALLO, DISCOTECHE e LOCALI ASSIMILATI;
  • GARANTITI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI e ASSICURATIVI, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  • GARANTITA L’ATTIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARE e di tutta la filiera;
  • Per tutte le ALTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI si raccomanda:
  • di utilizzare al massimo la modalità di lavoro agile dal domicilio dei propri dipendenti e collaboratori;
  • incentivare ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti contrattualmente;
  • devono essere sospese le attività dei reparti non indispensabili alla produzione;
  • ove non sia possibile la sospensione devono essere assunti tutti i protocolli anti-contagio e vanno utilizzati tutti gli appropriati dispositivi di protezione individuali;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • per le attività produttive limitare al massimo gli spostamenti all’interno delle sedi produttive e contingentare gli accessi agli spazi comuni;

MORATORIA SUI MUTUI 

Nell’ambito dell’emergenza Coronavirus il Ministero del Tesoro e Banca d’Italia hanno confermato l’impegno alla pronta emanazione di un decreto legge che preveda la possibilità di godere della sospensione dei pagamenti dei mutui per le famiglie in difficoltà. Il decreto legge non è ancora stato emanato e pertanto non si conoscono con precisione le condizioni necessarie per la fruizione della moratoria, sarà pertanto nostra cura fornirvi tutte le informazioni del caso a seguito della pubblicazione del decreto.

L’Associazione Bancaria Italiana ha invece comunicato che è possibile per le micro, piccole e medie imprese di tutta Italia danneggiate dal Coronavirus richiedere la moratoria sui mutui in essere. Si invitano pertanto i clienti interessati a contattare gli istituti di credito di riferimento al fine di intraprendere tutte le formalità necessarie per la richiesta. È stato predisposto il modello di richiesta di moratoria che si allega alla presente.

RINVIO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DI TRIBUTI, CONTRIBUTI, IMPOSTE E TRIBUTI LOCALI 

Lo Studio è in attesa dell’emanazione di appositi decreti volti al rinvio dei termini degli adempimenti fiscali in generale e del pagamento di tributi, contributi, imposte e tributi locali per i quali provvederà ad inviare una comunicazione specifica con l’indicazione delle nuove scadenze previste anche nei decreti ancora in fase di approvazione.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza, tenendo conto che si è organizzato con modalità telematiche e telefoniche per assistere la clientela.